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Normative e permessi necessari per l’installazione di una recinzione

Chi ha necessità di recintare una proprietà può farlo in completa autonomia oppure deve richiedere permessi e autorizzazioni per non incorrere in un abuso edilizio? In questo articolo vediamo quando l’installazione di una recinzione rientra nelle attività di edilizia libera e quando invece è necessario il rilascio del permesso di costruire.

La normativa italiana relativa alle recinzioni

Da numerose sentenze emesse dai Tribunali amministrativi regionali si può evincere che l’installazione di una nuova recinzione necessita di permessi dedicati in alcuni specifici casi e più in dettaglio:

  • del permesso di costruire se la recinzione modifica irreversibilmente l’assetto urbanistico;
  • dell’autorizzazione paesaggistica se la recinzione ha un impatto significativo sul paesaggio circostante.

In particolare nella sentenza n. 5276/2013 il Tar Lazio Roma espone che «le opere di recinzione del terreno non si configurano come nuova costruzione, per la quale è necessario il previo rilascio di permesso di costruire, quando, per natura e dimensioni, rientrino tra le manifestazioni del diritto di proprietà, comprendente lo ius excludendi alios o, comunque, la delimitazione e l’assetto delle singole proprietà».

In questa descrizione rientra «la recinzione eseguita senza opere murarie, costituita da una semplice rete metallica sorretta da paletti in ferro, la quale costituisce installazione precaria e non incide in modo permanente sull’assetto edilizio del territorio».
Questo significa che le recinzioni metalliche che non richiedono opere murarie e che non modificano in modo permanente il territorio rientrano a tutti gli effetti nelle attività di edilizia libera. In questo specifico caso non sono quindi necessarie: DIA (Dichiarazione Inizio Attività), SCIA (Segnalazione certificata inizio attività), permesso di costruire o altro titolo edilizio perché l’installazione di questo tipo di recinzioni rientra nel diritto di delimitare la proprietà privata per fini di sicurezza, purché sia rispettata l’osservanza dei vincoli paesaggistici.

La sentenza 20739/2018: il caso e le indicazioni fornite

La situazione è diversa quando il progetto prevede la realizzazione di una recinzione caratterizzata da un muretto di sostegno in calcestruzzo e rete metallica o inferriata sovrastante.

In questo caso dimensioni e materiali scelti per l’intervento determinano una modifica notevole dell’assetto urbanistico e territoriale. La recinzione viene dunque classificata come nuova costruzione e necessita del permesso di costruire.

Sempre in questo frangente è indispensabile prendere in considerazione anche altri eventuali vincoli esistenti, legati in primo luogo alla tipologia di area nella quale verrà realizzata la recinzione in muratura. A tal proposito è bene citare il caso della sentenza 20739/2018 dell’11 maggio 2018.

Il caso riguarda la recinzione di un’abitazione sita nell’area di un parco protetto. Il proprietario aveva presentato la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Secondo il Comune e il Tribunale Ordinario però la SCIA non era sufficiente, serviva anche il permesso di costruire, l’autorizzazione paesaggistica e il nulla osta dell’Ente parco.

Per il Tribunale esistevano dunque tutti gli elementi per un abuso edilizio e per constatarlo ha disposto il sequestro della recinzione per valutare i materiali impiegati per la costruzione e le sue dimensioni. Il proprietario ha presentato ricorso in Cassazione.

I giudici della Cassazione hanno annullato senza rinvio il procedimento ritenendo eccessivo il sequestro per dei semplici accertamenti su dimensioni e materiali. Hanno invece confermato quanto richiesto dal Tribunale Ordinario ribadendo che per la realizzazione di opere (comprese quelle di delimitazione dei confini) in aree protette come i parchi nazionali e regionali e le riserve naturali sono necessari il permesso di costruire, l’autorizzazione paesaggistica e il nulla osta dell’Ente Parco.

La recinzione in area sottoposta a vincoli paesaggistici

Gli immobili e le proprietà ubicate in zone di particolare pregio artistico, paesaggistico e storico sono tutelate dalla legge italiana attraverso il vincolo paesaggistico con il duplice obiettivo di preservarle e limitare nuove opere edilizie che possano danneggiarle.

In questo caso, prima di effettuare qualunque tipologia di intervento (nuova costruzione, recinzione, ampliamento di immobili preesistenti…) è necessario richiedere un’autorizzazione specifica per evitare di commettere un abuso edilizio.

Più nello specifico, per gli interventi nelle aree sottoposte a vincoli paesaggistici occorre un’autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Regione con il parere vincolante della Sovrintendenza dei Beni paesaggistici ed ambientali.

Il 6 aprile 2017 è entrato in vigore il decreto sull’autorizzazione paesaggistica semplificata (DPR 31/2017) che snellisce l’iter burocratico per la richiesta dell’autorizzazione paesaggistica definendo gli interventi per cui non è richiesta e i casi in cui è sufficiente un procedimento semplificato.

Tra gli interventi e le opere che non necessitano dell’autorizzazione paesaggistica rientrano anche le recinzioni con alcuni specifici vincoli che riassumiamo qui di seguito.

Nell’allegato A di cui all’art. 2, comma 1 si legge che sono esonerati dalla richiesta di autorizzazione tutti gli «interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfotipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti che non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici».

Foto di copertina
gato-gato-gato/ CC BY-NC-ND

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