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Superbonus edilizia 110%: come funziona, i lavori inclusi, le modalità di richiesta

Il decreto Rilancio (Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34) entrato in vigore il 19 maggio 2020 contiene il Superbonus 110%, un incentivo che riguarda gli interventi di messa in sicurezza degli immobili, di efficientamento energetico, di installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica per auto elettriche e infine di riduzione di rischio sismico degli edifici.

Qui vediamo in dettaglio quali sono i lavori che possono beneficiare del Superbonus 110%, chi può richiedere la detrazione e con quali modalità.

Come funziona il Superbonus 110%

Gli interventi previsti dal decreto, realizzati tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 beneficiano del Superbonus 110% che potrà essere tradotto in una detrazione fiscale distribuita su 5 anni o in una cessione del credito all’impresa che ha realizzato i lavori o in alternativa alla banca o ad altro intermediario finanziario coinvolti.

Rientrano nel Superbonus del 110% i lavori richiesti da condomìni o da persone fisiche (esclusi quindi esercizi di attività di impresa, arti e professioni) su:

  • prime e seconde case in condominio per lavori di riqualificazione energetica e miglioramento sismico, se realizzati insieme a tutti gli altri condomini;
  • prime case unifamiliari per interventi antisismici e di riqualificazione energetica;
  • seconde case unifamiliari solo per interventi antisisimici.

Per ottenere il superbonus è necessario dimostrare che gli interventi eseguiti abbiano apportato all’immobile un miglioramento di almeno due classi energetiche oppure, dove non possibile, il raggiungimento della classe energetica più alta. Per dimostrare tale miglioramento è necessario ottenere l’APE (Attestato di Prestazione Energetica) pre e post realizzazione dei lavori, redatto da un tecnico abilitato.

Interventi che possono beneficiare del superbonus

Come accennato, tra i lavori che possono beneficiare del superbonus rientrano interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico, misure antisismiche, recupero e restauro di facciate.

Più nello specifico, la detrazione è elevata al 110% per i seguenti lavori:

  • Cappotto termico
    Isolamento termico disuperfici opache verticali e orizzontali che interessino almeno il 25% della superficie totale dei lavori. I materiali isolanti devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi (come da Decreto dell’11 ottobre 2017) e il tetto massimo di spesa è pari a 60mila euro (moltiplicato per il numero delle unità immobiliari in caso di condomini).
  • Impianti efficienti di riscaldamento
    Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti efficienti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria. Tra questi rientrano caldaie a condensazione, caldaie a pompa di calore, fotovoltaico e microcogenerazione (con impianti centralizzati in caso di condomini). Il tetto massimo di spesa è pari a 30mila euro (moltiplicato per il numero delle unità immobiliari in caso di condomini) e comprende anche le spese necessarie per lo smaltimento e la bonifica dei vecchi impianti.
  • Fotovoltaico e colonnine per auto elettriche
    L’installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per auto elettriche beneficiano della detrazione al 110% se realizzati congiuntamente ad interventi di riqualificazione energetica o di miglioramento sismico. Inoltre la detrazione per fotovoltaico e sistemi di accumulo energetico è riconosciuta solo se l’energia non consumata viene ceduta al GSE (Gestore Servizi Energetici).
  • Interventi previsti dall’Ecobonus
    Tutti i lavori che già beneficiavano dell’Ecobonus, limitatamente ai tetti massimi di spesa consentiti, godono della nuova aliquota al 110%, a patto che siano realizzati congiuntamentead almeno uno degli interventi principali citati in precedenza. Ad esempio la sostituzione degli infissi può godere della detrazione al 110% se abbinata alla realizzazione di un cappotto termico.
  • Interventi previsti dal Sismabonus
    Sale al 110% anche l’aliquota della detrazione delle spese per miglioramento sismico in zona sismica 1, 2 e 3 (che nel Sismabonus godevano di una detrazione tra il 50% e l’85% in base alla tipologia di lavori e alla categoria dell’immobile).

Modalità e tempi per richiedere il superbonus

Per beneficiare del superbonus il richiedente deve acquisire:

  • visto di conformità: un documento rilasciato da commercialisti o consulenti del lavoro che attesta il rispetto dei requisiti minimi richiesti dal decreto e la congruità delle spese. I dati saranno poi trasmessi in via telematica all’Agenzia delle Entrate;
  • asseverazione del rispetto dei requisiti energetici minimi: necessaria in caso di lavori di riqualificazione energetica come da DM 26 giugno 2015 e congruità delle spese, redatte da un tecnico abilitato e trasmessa all’ENEA;
  • asseverazione dell’efficacia dei lavori ai fini della riduzione del rischio sismico e congruità delle spese: documenti necessari in caso di lavori per miglioramento sismico rilasciati da tecnici abilitati.

Le spese sostenute per acquisire attestazioni, asseverazioni e visto di conformità sono tutte detraibili al 110%. 

Le multe previste in caso di attestati falsi

I tecnici abilitati per la redazione di attestazioni e asseverazioni devono stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile con massimale non inferiore a 500mila euro, necessaria per eventuale risarcimento danni provocati dal professionista.

I professionisti che rilasciano attestazioni e asseverazioni false rischiano sanzioni per importi che vanno da 2.000 a 15.000 euro e comportano l’invalidazione del beneficio richiesto.

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