Con la sentenza del 12 luglio 2019, n. 175 la Corte Costituzionale ha giudicato incostituzionale il divieto di recinzione dei terreni agricoli previsto dall’articolo 89, comma 2, della Legge Regionale 1/2015 dell’Umbria poiché la classificazione degli interventi edilizi è regolata dal Testo Unico dell’Edilizia e non può essere travalicata dalle leggi regionali.
Vista l’importanza della sentenza, abbiamo ritenuto interessante dedicare un articolo di approfondimento al caso.
Il caso
La Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sul ricorso al Tar da parte di un’azienda agricola contro l’ordine di demolizione di una recinzione elettrificata disposto dal Comune di Orvieto. L’intervento era stato deciso in base a quanto indicato dalla legge della Regione Umbria n. 1/2015 (art.89, comma 2) che vieta, nelle zone agricole, ogni forma di recinzione dei terreni non espressamente prevista dalla legislazione di settore o non giustificata da motivi di sicurezza.
La recinzione in questione è stata realizzata in un terreno agricolo per difendersi dalle incursioni della fauna selvatica, in particolare degli ungulati, che ogni anno provoca ingenti danni ai raccolti. L’opera consiste in una recinzione estesa per tre chilometri su zona agricola non soggetta a vincoli paesaggistici e realizzata con paletti metallici e filo elettrificato per consentire il passaggio di animali di piccole e medie dimensioni e impedire invece l’incursione di animali selvatici più grandi.
La bocciatura della Consulta
Secondo i giudici il divieto di realizzare la recinzione non solo lede il diritto di proprietà, ma contrasta anche con i principi dell’art. 6 del Testo Unico dell’edilizia (Dpr 380/2001).
“Di regola – hanno spiegato i giudici – le recinzioni senza opere murarie rientrerebbero nel novero degli interventi edilizi liberi e il legislatore regionale, vincolato alle categorie edilizie tracciate dallo Stato, non potrebbe introdurre regimi particolarmente restrittivi non giustificati da superiori interessi pubblici”.
La recinzione in esame è priva di opere murarie, non impatta visivamente sull’ambiente e per le sue dimensioni rientra a tutti gli effetti nella legittima manifestazione di proprietà del terreno. Inoltre è il Codice Civile a stabilire le regole di recinzione dei terreni agricoli pertanto, secondo i giudici, il legislatore regionale ha “travalicato i limiti della competenza concorrente in materia di governo del territorio e di quella statale in materia di ordinamento civile” violando quindi l’esclusiva competenza statale sull’argomento.
Per tutti questi motivi la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. articolo 89, comma 2, della Legge 1/2015 della Regione Umbria, con sentenza 175/2019.
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