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Recinzioni e autorizzazione paesaggistica

I progetti edili che interessano aree con vincolo paesaggistico hanno l’obbligo di essere sottoposti a valutazione da parte dell’ente competente (comune o regione) in modo che sia accertata la loro compatibilità paesaggistica e rilasciata la relativa autorizzazione. Quest’ultima è obbligatoria (ai sensi del D.lgs. 42/04), per l’esecuzione di qualunque intervento edilizio che possa arrecare “pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione”.

Le recinzioni rientrano in questa tipologia di interventi? È sempre necessario richiedere l’autorizzazione per installare recinzioni in aree sottoposte a tutela paesaggistica? In questo articolo cercheremo di fare chiarezza su questi temi.

Le norme italiane relative alle recinzioni in aree con vincoli paesaggistici

Si stima che in Italia oltre la metà del territorio sia sottoposto a vincoli di tutela paesaggistica. Per qualunque intervento edile previsto in queste aree, è obbligatorio presentare un’istanza e sottoporre il progetto a valutazione dell’organo competente, senza questo passaggio e relativa autorizzazione si incorre in abuso edilizio.

Fino a qualche anno fa la richiesta di autorizzazione seguiva un iter piuttosto complicato, ma con l’entrata in vigore del DPR n. 31/2017 la procedura si è snellita perché nel regolamento si differenziano gli interventi di lieve entità da quelli più complessi e di conseguenza, i casi in cui non è richiesta alcuna autorizzazione, quelli in cui è sufficiente un’autorizzazione semplificata e quelli dove invece è necessario un iter di analisi e autorizzazione più articolato.

Secondo la normativa quindi, in base alla tipologia di intervento, sono previste tre diverse procedure:

  • Intervento libero
    Per i progetti che non modificano in modo permanente il territorio o l’immobile non è necessaria la richiesta di autorizzazione paesaggistica.
  • Autorizzazione semplificata
    Pensata per gli interventi di lieve entità, come ad esempio quelli di miglioramento dell’efficienza energetica, che non hanno un impatto sostanziale sulla struttura di un edificio.
  • Autorizzazione ordinaria
    Necessaria per gli interventi permanenti con un impatto medio/alto sul paesaggio.

Le recinzioni, pur rientrando tra le opere di edilizia libera come indicato nell’allegato A di cui all’art.2, comma 1, non sempre sono esonerate dalla richiesta di autorizzazione paesaggistica, come si può evincere da diverse sentenze pubblicate negli ultimi anni.

Sentenze e giurisprudenza in materia

Per capire se per l’installazione di una recinzione è necessaria la richiesta di autorizzazione paesaggistica, viene valutato in primis quanto la sua introduzione impatti a livello visivo e danneggi l’equilibrio paesaggistico e ambientale della zona.

Un primo elemento da valutare è sicuramente la tipologia di recinzione: in generale si può affermare che una recinzione in rete metallica sorretta da paletti in ferro o legno ha sicuramente meno impatto rispetto ad una recinzione costituita da un muretto di sostegno in calcestruzzo con sovrastante rete metallica, come viene indicato nellasentenzaTAR Lombardia, Brescia, sez. I, nella sent. 3/7/2017 n. 868.

Tuttavia, anche in presenza di recinzione leggera, quando questa debba essere installata in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico, è necessario che l’autorità competente venga interpellata ed esprima il proprio parere sulla sua compatibilità ambientale.

In presenza di vincoli di tutela paesaggistica, la giurisprudenza (cfr. TAR Lombardia, Brescia, sez. I, sent. 12/1/2016 n. 30) sottolinea che “in generale, la presenza di un vincolo paesistico non costituisce un impedimento insuperabile all’introduzione ex novo di recinzioni al servizio della proprietà privata. Come tutti gli altri interventi edilizi, anche le recinzioni sono da considerare ammissibili quando non impediscano la fruizione delle componenti del paesaggio tutelate dal vincolo (v. TAR Brescia Sez. II 7 aprile 2011 n. 530)”.

I casi di sanatoria

Nel caso in cui l’opera sia stata realizzata senza autorizzazione paesaggistica, è possibile regolare l’abuso edilizio con una sanatoria?

Secondo il Consiglio di Stato, sez. VI, 14/10/2015, parere n. 4759, e l’Ufficio legislativo del Ministero dei beni culturali (Parere 12385-27/04/2016) se le opere sono state realizzate senza autorizzazione prima dell’apposizione del vincolo paesaggistico l’illecito non sussiste perché l’intervento, seppur abusivo, non era sottoposto ad alcun vincolo.

Essendo però comunque presente un vincolo, anche se posto in data successiva a quella della realizzazione dell’opera, l’abuso dovrà essere sottoposto ad una verifica di compatibilità paesaggistica secondo le modalità e la disciplina dell’art. 146 D.lgs. 42/2004, e dovrà poi essere seguito l’iter per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica necessaria.

Secondo il Testo Unico dell’Edilizia al responsabile dell’abuso è concessa la facoltà di ottenere il permesso di costruire in sanatoria a condizione che “l’intervento realizzato senza titolo risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento sia della sua realizzazione, sia della presentazione della domanda”, come riportato nell’art. 36, comma 1.

La situazione però si complica quando sono presenti vincoli paesaggistici che, la maggior parte delle volte, annullano la possibilità di rilascio del permesso in sanatoria.

Nel Codice dei beni culturali e del paesaggio  (D.lgs. 42/2004) è indicato che la sanatoria è prevista solo per abusi di lieve entità ossia solo nei seguenti casi:

  • lavori realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
  • impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica;
  • lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art. 3  dpr 380/2001, T.U. Edilizia).

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