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Recinzioni di confine: normative, distanze, dimensioni

Quando si presenta la necessità di recintare un’area confinante con un’altra proprietà è necessario considerare tre aspetti fondamentali: le dimensioni della recinzione, la distanza di quest’ultima dal confine e chi deve farsi carico delle spese. In questo articolo affrontiamo questi aspetti rimandando a specifiche fonti del Codice Civile per ulteriori approfondimenti.

Le normative in Italia

In linea generale per recintare terreni agricoli, case, cortili e giardini di abitazioni adiacenti con muri di cinta o comunque con opere di edilizia permanente, è necessario richiedere un permesso in Comune. Mentre utilizzando la rete metallica non è obbligatorio, a meno che il terreno non sia sottoposto a vincolo paesaggistico, evenienza che può essere verificata presso l’ufficio tecnico competente del Comune.

Secondo quanto si legge sul sito della Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana (Cons. Stato Sez. V, 26-10-1998, n. 1537):

“La concessione edilizia non è necessaria per modeste recinzioni di fondi rustici senza opere murarie, e cioè per la mera recinzione con rete metallica sorretta da paletti di ferro o di legno senza muretto di sostegno, in quanto entro tali limiti la recinzione rientra solo tra le manifestazioni del diritto di proprietà, che comprende lo “jus excludendi alios”; occorre, invece, la concessione, quando la recinzione è costituita da un muretto di sostegno in calcestruzzo con sovrastante rete metallica”.

Distanze e dimensioni 

Prima di valutare quale sistema di recinzione adottare per il confine della propria proprietà è bene tenere in considerazione le leggi in vigore dato che prevedono distanze e altezze da rispettare per realizzare le recinzioni di confine. Lo scopo è quello di evitare che l’opera realizzata per delimitare il confine tra due proprietà possa recare danni al proprietario del terreno adiacente.

Riguardo le distanze l’articolo 873 del Codice Civile stabilisce che “le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore”.

Se le due costruzioni non sono aderenti la distanza minima da mantenere è di almeno tre metri, fatto salvo regolamenti di edilizia locale, vincoli ambientali e codice della strada per i quali la distanza può essere anche aumentata. Ci sono poi casi eccezionali in cui la distanza può invece essere diminuita, come ad esempio in caso di accordo tra i vicini confinanti, purché vengano sempre rispettate le distanze minime imposte a livello comunale.

La recinzione di confine in rete metallica può essere installata lungo il perimetro del lotto, appena dentro la propria proprietà, senza consentire però l’affaccio sul terreno confinante. Deve essere scelta quindi un’altezza che impedisca di sporgersi e di allungare le braccia oltre il confine.

Chi deve farsi carico delle spese

Secondo l’articolo 886 del Codice Civile “Ciascuno può costringere il vicino a contribuire per metà nella spesa di costruzione di muri di cinta che separano le rispettive case, i cortili e i giardini posti negli abitati. L’altezza di essi, se non è diversamente determinata dai regolamenti locali o dalla convenzione, deve essere di tre metri.”

Bisogna precisare però che l’articolo 886 può essere applicato solo se è già presente un muro divisorio tra le proprietà o in caso ci sia contiguità tra gli edifici confinanti. Inoltre, l’articolo disciplina solo le recinzioni che possono considerarsi “muro in senso stretto”: è escluso dalla norma, ad esempio, un muro di confine che raggiunge l’altezza di tre metri solo se si considera anche la rete metallica installata su di esso.

Concludiamo sottolineando che è sempre bene richiedere informazioni all’Ufficio tecnico del proprio Comune, anche per l’installazione di reti metalliche e cancellate prive di opere murarie, soprattutto se la proprietà da recintare è ubicata nei pressi di un incrocio stradale. In questo caso, infatti, il Comune potrebbe aver fissato distanze minime specifiche per tutelare la sicurezza della circolazione.

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